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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI SUL RISPARMIO ENERGETICO
LEGGE n.10, del 9 gennaio 1991
La legge nazionale n.10 del 1991 "Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili dell’energia" è la legge di rifermimento per tutta la legislazione sul risparmio enegetico anche se in parte è stata cassata. Per prima impone il rispetto e verifca delletrasmittanze delle strutture murarie, pareti, solai, ecc. Si introduce il concetto di energie rinnovabili come il sole, il vento, le risorse geotermiche, l’energia idraulica, le maree e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali come pure la cogenerazione o il calore di recupero dai fumi di scarico degli impianti termici sono considerate fonti di energia assimilabili alle fonti rinnovabili. Per la prima volta si introduce la manutenzione degli impianti ed l'obbligo di emettere norme attuative per la certificazione energetica degli edifici.
D.Lgs. n.192, del 19 agosto 2005
questo decreto recepisce la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’edilizia e stabilisce criteri e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e favorire lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili, disciplina la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e i criteri generali per la certificazione energetica, invita all’ispezione periodica degli impianti di climatizzazione
D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006
Questo decreto modifica ed modifica ed integra il D.lgs.192/2005. Si ampliano gli ambiti di intervento che ora non riguarda solo gli edifici di nuova costruzione ma anche gli impianti in essi installati, i nuovi impianti installati in edifici esistenti, le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Inoltre, che per migliorare le prestazioni energetiche del proprio edificio o del proprio impianto è possibile accedere ad incentivi o sgravi fiscali, presentando obbligatoriamente l’attestato di certificazione energetica.
D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009.
E' uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, che recepiscono la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; obbliga dal 1° luglio 2009 di redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione ora di prestazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
D.M. del 26 giugno 2009
Nel giugno 2009 viene emanato un ulteriore decreto: Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Dal 25 Luglio 2009 le Regioni prive di norme sulla certificazione energetica degli edifici dovranno seguire le linee guida nazionali, mentre le Regioni che hanno già recepito la direttiva comunitaria 2002/91/CE dovranno conservare le proprie norme, ma adeguarle a quelle nazionali.
D.L. n. 63 del 4 giugno 2013
Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia” entra immediatamente in vigore, spingendo anche l’Italia verso un patrimonio di “Edifici ad Energia Quasi Zero“. Sono confermati gli ecobonus per le ristrutturazioni, al 50%, ed a quelli per l’efficientamento energetico con le nuove detrazioni 65%. Il fine, nello spirito della Direttiva 2010/31/UE e quindi del Dl.63/2013 è il ripensare al progetto energetico introducendo il concetto di “Edificio ad Energia Quasi Zero” (Near Zero Energy Building -NZEB), imponendo a tutti gli stati membri di fissare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici esistenti e nuovi, garantire la certificazione energetica e disciplinare i controlli sugli impianti